Eco Ricerche: Novità normative in tema di RIFIUTI

Con  i Decreti emanati da Governo, inerenti il tema dell’ECONOMIA CIRCOLARE, segnaliamo le novità previste dal D.Lgs. 116/20 relative alla parte IV del D.Lgs 152/06 (gestione dei rifiuti) che possono trovare più immediato impatto sulla gestione quotidiana all’interno delle aziende.

RIFIUTI

Le modifiche normative apportate dal D.Lgs. 116/20 sono entrate in vigore lo scorso 26  settembre, e riguardano tutta la filiera dei rifiuti, dalla produzione al trattamento finale, quali:

– responsabilità del produttore;

– definizioni;

– classificazione dei rifiuti;

– definizione dei rifiuti urbani;

– deposito temporaneo;

– registri carico/scarico;

– formulari di identificazione rifiuti (FIR);

– il sistema sanzionatorio.

 

In dettaglio, alcuni punti salienti delle novità.

 

Responsabilità del produttore: premesso che viene ribadito ed esteso il principio per cui il produttore di qualsiasi manufatto deve preoccuparsi del fine vita, estensione del Principio generale di “Chi inquina paga”, viene altresì chiarito quali sono le condizioni per le quali la responsabilità del produttore di rifiuti viene esclusa.

In sostanza è confermata l’esclusione della responsabilità per il produttore alla ricezione della copia del FIR ( Formulario Identificazione Rifiuto) controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza di detto termine, nel caso in cui abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione (nel caso di spedizioni transfrontaliere, il termine è elevato a sei mesi).

 

Definizioni: sono state modificate alcune definizioni tra cui quella sul “deposito temporaneo” e ne vengono introdotte alcune fra cui i “rifiuti urbani”, come indicato di seguito.

 

Classificazione dei rifiuti: è stato modificato l’elenco dei rifiuti urbani con l’eliminazione del termine “assimilati”, sottraendo ai Comuni la possibilità di assimilare ex-ante i rifiuti prodotti da diverse tipologie di aziende industriali, con conseguenze sull’applicazione della TARI (Tassa Rifiuti).

Le utenze non domestiche (aziende) potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico dimostrandone l’avvio al recupero, a proprie spese, sottraendosi all’imposizione della tassa Comunale.

 

Il Deposito Temporaneo dei rifiuti:  la fase di deposito temporaneo è descritta in un apposito articolo (Art. 185-bis) con modifiche riguardanti essenzialmente la definizione del luogo di deposito che può essere effettuato presso le aree di pertinenza (ma solo in determinate condizioni).

 

Registri c/s: l’aggiornamento previsto dal citato D.Lgs. 116/20 “rinomina” il registro come “registro cronologico di carico/scarico” e prevede alcune interessanti novità  gestionali, quali ad esempio: il tempo di conservazione che viene ridotta a 3 anni dalla data dell’ultima annotazione e l’esclusione dall’obbligo per le imprese che producono rifiuti non pericolosi e che impiegano meno di 10 dipendenti.

Le tempistiche di annotazione restano immutate ad eccezione del conteggio per i trasportatori e gli intermediari e commercianti che inizierà dalla data di consegna del rifiuto da parte dell’impianto.

La tracciabilità elettronica dei rifiuti prevista da precedente normativa, è rinviata a successivi atti normativi e fino all’entrata in vigore di questi ultimi, restano ancora validi i modelli di registro di cui al DM 148/98 e le relative modalità di tenuta e vidimazione.

 

FIR: le novità previste nell’art. 193 sono diverse e importanti ai fini gestionali, quali ad esempio il tempo di conservazione che viene ridotto a 3 anni, le regole circa la sosta tecnica (che passa da 48 a 72 ore), la nuova tempistica per la microraccolta (per i trasportatori) e la specifica responsabilità nella compilazione del FIR da parte dei singoli soggetti in merito alle informazioni ivi riportate (pertanto il trasportatore non sarà responsabile per quanto indicato nel FIR dal produttore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura, tranne per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza).

Altre novità riguardano i rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, che possono essere accompagnati dal luogo di effettiva produzione alla sede, nel caso di limitati quantitativi, anche da Ddt considerandoli prodotti presso l’unità locale del soggetto che svolge l’attività (fermo restando l’iscrizione all’Albo per i mezzi che li trasportano).

La tracciabilità elettronica prevista da precedente normativa è rinviata a successivi atti normativi e fino all’entrata in vigore, resta ancora valido il modello di formulario di cui al DM 145/98 e le relative modalità di tenuta e vidimazione.

 

Il sistema sanzionatorio per quanto concerne la gestione documentale, resta inalterato nella forma, ma prevede una diminuzione degli importi per la mancanza o errata compilazione di MUD, registri e formulari.

Gli importi sono così rideterminati:

  • MUD (omessa dichiarazione): sanzione amministrativa pecuniaria  da  € 2.000,00 a € 10.000 (se  la  comunicazione  è  effettuata  entro  il sessantesimo giorno dalla scadenza si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00)
  • Registri cronologici di carico e scarico (omissione o incompletezza) sanzione amministrativa pecuniaria  da  € 2.000,00 a € 10.000; per i rifiuti pericolosi sanzione amministrativa  pecuniaria  da  € 10.000,00 a € 30.000 nonché, nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese  a un  anno   dalla   carica   rivestita   dal   soggetto   responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore
  • FIR o documenti sostitutivi previsti (omissione o incompletezza) sanzione amministrativa pecuniaria  da  € 1.600,00 a € 10.000; si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi

 

Le novità sopra descritte saranno illustrate durante il seminario informativo “La normativa rifiuti: cosa cambia con l’entrata in vigore con il D.Lgs. 116/20?” in programma il giorno 11 novembre 2020 alle ore 09:30 (per maggiori informazioni ed iscrizioni: [email protected]).

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