ECORicerche | Regolamento sui Confict Minerals

Il 1 gennaio 2021 entrerà in vigore una nuova normativa in tutta l’Unione Europea: il Regolamento 2017/821/UE che stabilisce obblighi di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di Stagno, Tantalio, Tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Il Regolamento viene anche denominato “3TG” dalle iniziali inglesi dei tre metalli. I relativi minerali di provenienza sono presenti in Ruanda, Burundi, Angola, Repubblica Centro-Africana, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Repubblica Democratica del Congo, da anni alle prese con sanguinose guerre civili. Non di rado a controllare le miniere sono signori della guerra che finanziano così le guerre locali: non a caso si parla dunque di “minerali dei conflitti”. Questi metalli vengono comunemente utilizzati in telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali, componenti elettroniche del settore auto.

Il problema dei “Conflict Minerals”  è stato per la prima volta normato negli Stati Uniti mediante il Dodd-Frank Wall Street Reform Act nel luglio 2010, che impone alle società quotate a Wall Street di rendere pubblico l’utilizzo di minerali 3TG e di sottoporre ogni anno rapporti ad hoc alla Security and Exchange Commission (SEC), l’organo di controllo della Borsa. La SEC ha pubblicato il “Final Rule” il 22 agosto 2012, entrato poi in vigore il 1 gennaio 2013. L’Unione Europea intende ora scoraggiare le aziende e la relativa catena di fornitura dal continuare ad usare per i propri processi produttivi, minerali provenienti da zone di conflitto che possano alimentare guerre di potere e il cui commercio possa a sua volta finanziare gruppi armati, favorendo lavori forzati o altre violazioni dei diritti umani, ivi compresi corruzione e riciclaggio di denaro.

Sono esentati dagli obblighi di due diligence i materiali riciclati e i piccoli importatori (circa il 5% delle importazioni in UE), le soglie per poter definire “piccola” importazione sono definite nell’allegato I al Regolamento. La catena di approvvigionamento che il Regolamento UE impone di controllare da parte dell’utilizzatore a valle, è legata alle seguenti fasi:

  • Estrazione
  • Raffinazione
  • Trasporto

Lo scopo del Regolamento è inoltre garantire che gli importatori soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile, stabilite dall’OCSE e che le fonderie e raffinerie si approvvigionino a loro volta in modo responsabile. Se la provenienza è quella da zone di conflitto, che ricordiamo, NON E’ VIETATA, ma sconsigliata o valutata in funzione tipo di miniera o luogo, gli importatori dovranno inoltre fornire le seguenti informazioni:

  • Miniera di provenienza;
  • Luogo dove i minerali sono stati estratti, commercializzati, trasformati;
  • Imposte, tributi, diritti corrisposti.

Eventuali sanzioni verranno definite dai singoli Stati membri.

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